Sugli atti idonei ad interrompere la prescrizione, nel termine di un anno, dell’azione di garanzia per i vizi della cosa comprata si pronunciano le SS.UU. civili. Cassazione Sentenza n. 18672/2019

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Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto una questione di massima importanza riguardante il contrasto giurisprudenziale insorto sull’effetto giuridico dell’atto stragiudiziale ai fini della interruzione del termine di prescrizione di un anno nella garanzia per vizi della cosa compravenduta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1495 c.c.

Il termine di prescrizione della denuncia dei vizi

L’art. 1495 c.c. “Termini e condizioni per l’azione” dopo aver stabilito che il vizio deve essere denunciato entro 8 giorni dalla scoperta, al terzo comma detta la seguente norma: “L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna … ”.

Giurisprudenza ha inteso prevalentemente che tale termine di prescrizione potesse essere interrotto non come per la usuale prescrizione con una semplice messa in mora, ma solamente con un atto processuale, con l’inizio di una controversia sul vizio, ivi compresa la domanda di accertamento di cui all’art. 1513 c.c., che si riporta per completezza espositiva:

1513. Accertamento dei difetti
1. In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
2. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.

Esiste, tuttavia, un indirizzo opposto secondo il quale la prescrizione sarebbe interrotta anche dalla semplice manifestazione stragiudiziale del compratore diretta al venditore della volontà di voler esercitare l’azione di garanzia.

La sezione rimettente ha chiesto di stabilire quali atti siano idonei ad interrompere la prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 1495 c.c. e cioè se, a tal fine, e siano idonei anche atti diversi dall’apertura del giudizio e in caso affermativo, quali contenuti debbano avere questi atti stragiudiziali.

Secondo le SS.UU. la soluzione di tale “questione postula a monte la risoluzione di altra controversa problematica relativa alla natura giuridica della garanzia per vizi e del rapporto tra le categorie generali della “garanzia” da una parte e delle situazioni giuridiche passive dall’altra”.

Nell’esame di ciò la Suprema Corte descrive e si sofferma sulle varie forme di garanzie per vizi codicistiche per le quali si rimanda alla lettura della sentenza.1

Natura della garanzia per vizi della cosa compravenduta

La Corte ha modo di affermare che “si rileva come la configurazione dogmatica della garanzia per vizi non sia del tutto pacifica”. Al fine di dare una indicazione univoca afferma di rifarsi al risolutivo inquadramento operato dalle stesse Sezioni unite con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019. Vedasi al riguardo in questa stessa rivista “Azioni edilizie nella compravendita e onere della prova. Novità dalle SS.UU. – Sull’onere della prova per i vizi della cosa compravenduta (azione redibitoria e quanti minoris) le SS.UU. modificano il precedente orientamento. Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 11748/2019” nella quale si legge la alquanto ricostruttiva asserzione secondo la quale : “… la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore nessun obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi”.

Un nuovo inquadramento è dato altresì alle azioni edilizie ed in particolare, come affermano le odierne SS.UU. “i rimedi edilizi siano rimedi sostanziali in quanto attraverso di essi il compratore fa valere un diritto contrattuale”. Se così si inquadra il fenomeno, allora si potrebbe concludere, affermano le SS.UU., che “sarebbero idonei a interrompere la prescrizione non solo il riconoscimento, da parte del venditore, (non del vizio ma) del diritto del compratore alla garanzia, ma anche, in virtù dell’art. 2943 c.c., gli atti di costituzione in mora del venditore e pure l’impegno assunto da quest’ultimo di eliminare i vizi”.

L’atto stragiudiziale idoneo ad interrompere la prescrizionne dell’azione edilizia

Sulla base di tali fondamenta la Corte prosegue affermando che “la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione”.

Il dettato letterale della norma non ostacola detto indirizzo e, anzi, si afferma: “La formula ora prevista nel comma 3 dell’art. 1495 del vigente codice civile si richiama esplicitamente alla prescrizione e, pur discorrendosi di prescrizione dell’azione, va rilevato che il ricorso a tale terminologia non può ritenersi decisivo nel senso che debba ritenersi riferibile esclusivamente all’esercizio dell’azione giudiziale”.

Il riferimento all’ “azione” sarebbe un inciso “atecnico” che non ha valore stringente.

Ancora, per concludere, le SS.UU. affermano: “Quando si avvale della “garanzia” il compratore fa valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall’art. 1476 n. 3) c.c.) e, conseguentemente, sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale e ciò si inferisce anche da quanto stabilisce l’art. 1492, comma 2, c.c., il quale, prevedendo che “la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale”, significativamente la prefigura, riconnettendo, invero, alla domanda in sede processuale la sola impossibilità di rimeditare l’opzione tra risoluzione e riduzione del prezzo”.

L’affermazione secondo la quale “Quando si avvale della “garanzia” il compratore fa valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore” pare in netto contrasto con la pur richiamata SS.UU. 11748/19 visto che in quella sede si legge che le azioni edilizie prescindono dall’inadempimento del venditore che, si aggiunge “Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei vizi “; che, infine, si tratterebbe di “una responsabilità contrattuale speciale”, che non scaturisce da fonte obbligatoria. L’impressione è che le SS.UU: non abbiano ancora finito di elaborare i principi sottostanti la garanzia della cosa comprata.

A conclusione le SS.UU. enunciano seguente principio di diritto:

“nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 12191 comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”

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1Che sono “la garanzia per evizione, la garanzia per vizi (artt. 1490-1496 c.c.), la mancanza di qualità (art. 1497 c.c.) e la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.)”.

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